LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONDOMINIO

Ci permettiamo di mettere a vostra disposizione una raccolta delle principali normative in materia condominiale.

Vi ricordiamo che - per chiarire qualsiasi vostro dubbio - offriamo ai condomini che amministriamo il servizio completamente gratuito di consulenza legale in ambito condominiale.

N.B: In materia di Condominio esiste una pressoché infinita serie di sentenze che spesso consente di ottenere un' indicazione rispetto a quei quesiti che non trovano una risposta precisa nelle Normative.


 

(in grassetto gli articoli inderogabili)

Art. 1100 C.C. (Norme regolatrici)
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente si applicano le norme seguenti.

Art. 1101 C.C. (Quote dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

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(in grassetto gli articoli inderogabili)

Art. 61 Disp. Att. (Separazione dei condomini)
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

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(Foro per le cause fra condomini)

E' competente per le cause fra condomini, il giudice del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Art. 10 L. n. 392/78
(Partecipazione del conduttore)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alla modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

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